Senza DURC l’impresa non può accedere ad agevolazioni e benefici e ad appalti sia pubblici che privati

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che disciplina il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, certifica la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. Esso è rilasciato dall’Inps, dall’Inail e dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e che hanno stipulato apposite convenzioni con Inps e Inail.
Per i datori di lavoro del settore edilizia, inoltre, il DURC viene rilasciato anche dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro che aderiscano al CCNL che siano più rappresentative sul piano nazionale.

Soggetti obbligati
Il decreto, in particolare, stabilisce che il DURC è obbligatorio per:
- i datori di lavoro che intendano fruire i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento
- datori di lavoro che intendano fruire dei benefici e delle sovvenzioni previste dalla disciplina comunitaria
- ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.

Come si richiede e quali informazioni contiene
I soggetti interessati devono richiedere il DURC mediante l’apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali ed esso deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità o non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Quando si verifica la regolarità contributiva
La regolarità contributiva si verifica quando:
a) l’Istituto riscontri la correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) sia verificata la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) sia certificata l’inesistenza di inadempienze in atto.
La regolarità contributiva sussiste, inoltre, nei casi in cui:
a) vi sia una richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
b) si siano verificate sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
c) sussista un’istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Infine, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Tempi e validità
Gli Istituti rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso (30 giorni), mentre le Casse edili e gli Enti bilaterali rispettano i termini fissati dalle convenzioni.
Il DURC ha una validità mensile e, solo per gli appalti privati, questa diventa trimestrale, ma comunque, in mancanza dei requisiti, gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Infatti nei nuovi bandi in via di pubblicazione sia a livello nazionale che regionale il Durc è richiesto tra la documentazione obbligatoria del quale non è permessa autocertificazione.

Emanuela Ferrari

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