L’art. 48-bis DPR 602/72. Verifiche di regolarità fiscale nella richiesta di contributi e benefici

Pagamenti di importi superiori a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni

Il Decreto Legge 262/2006, convertito nella Legge 286/2006, all’art. 2 comma 9 ha apportato importanti modifiche al DPR 602/73 introducendo l’art. 48 bis con in quale si stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

La legge citata prevede inoltre che, con specifico regolamento da adottarsi con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione di questa disposizione.

In attesa dell’emanazione del suddetto regolamento Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 28 del 06.08.2006, ed il Ministero delle Finanze con circolare n. 29 del 04/09/2007, hanno fornito alcune preliminari informazioni in merito precisando in particolare che, nel caso di pagamenti di importo superiore a Euro 10.000, l’adempimento di cui sopra possa essere soddisfatto anche mediante il preliminare invio (da parte del soggetto interessato al pagamento) di un’apposita dichiarazione sostitutiva che attesti l’insussitenza delle condizioni ostative previste dalla norma in esame.

Attenti quindi a fare autocertificazioni relative alla regolarità degli obblighi fiscali e della insussistenza delle condizioni ostative prevista dall’ Art. 48 bis del DPR 602/73 al momento della richiesta di contributi o agevolazioni senza prima avere verificato presso l’agente di riscossione del territorio che non sussistono cartelle di pagamento in pendenza, anche se successivamente al controllo da parte dell’ente erogatore, lo stesso procede per compensazione con i sospesi, trattasi comunque di dichiarazione mendace soggetta a procedura penale.

Emanuela Ferrari

Segnala e condividi:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • YahooMyWeb
  • Technorati

vedi anche:



6 Responses to “L’art. 48-bis DPR 602/72. Verifiche di regolarità fiscale nella richiesta di contributi e benefici”

  1. andrea schmidt scrive:

    vorrei sapere se il contribuente dopo aver ottenuto lo sgrvaio e successivamente l’ATTO DI RECESSO dall’Equitalia quando sarà cancellato dal sito dove risulta inadempiente. L’ente pubblico dove lavoro anche se ho dimostrato che ho saldato tutto e la mia cartella è stata azzerrata non provvede ad ulteriori pagamenti in quanto il mio nome risulta ancora sul sito come inadempiente.
    Ma chi quando e come deve provvedere alla cancellazione
    saluti

  2. Giovanni scrive:

    Possono essere bloccati anche eventuali pagamenti effettuati da una PA che però funge solo da tramite?
    Nel senso che sto aspettando un pagamento per la realizzazione di un progetto Europeo che beneficia di un contributo comunitario. L’erogazione di tale contributo mi deve arrivare tramite il Coordinatore del Progetto(una PA italiana) che è l’unico a ricevere i fondi con l’obbligo poi di girarli agli altri partecipanti al Progetto stesso.
    In questo specifico caso si tratta quindi di fondi comunitari e non della PA italiana. Possono essere bloccati e girati a favore di Equitalia?
    Grazie.

  3. Non credo ma non ne sono certa, non è un argomento che ho approfondito, mi spiace!

  4. DARIO scrive:

    IL 29.10.09 UNA PA MI COMUNICAVA CHE NON POTEVA PROCEDERE AL PAGAMENTO POICHè LA SOCIETà RISULTA COME SOGGETTO INADEMPIENTE.
    IL 4.11.09 HO PRESENTATO UNA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
    IL 20-1109 HANNO NOTIFICATI L’ATTO DI PIGNORAMENTO,IL MIO CLIENTE HA 15 GG PER PAGARE SE NEL FRATTEMPO CI VIENE CONCESSA LA RATEIZZZAIONE IL PROCEDIMENTO VIENE BLOCCATO,COME POSSIAMO FARE PER AVERE L’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PRIMA DELLO SCADERE DEI 15 GG?SIAMO A RISCHIO CHIUSURA SE NON RICEVIAMO QUEL PAGAMENTO,LO ABBIAMO ANCHE FATTO PRESENTE ALLA RESPONSABILE MA SEMBRA ABBIA MOLTO DA FARE E DEVE RISPETTARE LA CRONOLOGIA DELLE PRESENTAZIONI.QUI SIAMO DISPERATI!

  5. Mi spiace davvero ma non posso esservi di aiuto non conosco tutta la normativa, rivolgetevi al Vs. commercialista o al Vs. avvocato di fiducia.

  6. KATIA scrive:

    salve
    so che una societa’ ha ceduto il credito derivante da una locazione alla provincia, ai suoi dipendenti, per debiti di tfr.
    lA SOCIETà è SICURAMENTE inadempiente nei confronti dello stato, dunque l’ente pubblico in base a questa legge non può pagare…ma i dipendenti non sono privilegiati???
    Grazie

Leave a Reply