Posted by Emanuela Ferrari in
Finanza Agevolata on giovedì, 13 dicembre, 2007 |
nessun commento
D.M. 18 aprile 2005A seguito della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 (GUCE n. L. 124 del 20 maggio 2003), recepita dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, si deve considerare:
media impresa l’impresa che soddisfa contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
- numero complessivo di dipendenti (espresso in ULA) inferiore a 250 unità;
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- autonomia: è considerata autonoma l’impresa che non può essere definita ”associata” o ”collegata”. ”Associate” sono quelle che detengono, da sole o insieme ad una o più imprese ”collegate”, almeno il 25% del capitale o diritti di voto di un’altra impresa . Tale soglia può invece essere superata, e l’impresa essere comunque considerata autonoma, se gli investitori sono rappresentati da: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, ”business angels” (gli investimenti di questi ultimi non devono però superare la somma di 1,250 milioni di euro), università o centri di ricerca, investitori istituzionali, amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. ”Collegate” sono le imprese che:
- detengono la maggioranza (almeno il 51%) dei diritti di voto di un’altra impresa (controllo di diritto),
- dispongono di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa (controllo di fatto),
- possono esercitare un’influenza dominante sull’altra, anche in virtù di un contratto o di una clausola dello statuto (controllo contrattuale),
- controllano la maggioranza dei diritti di voto, in virtù di accordo stipulato con altri soci dell’altra impresa (patti sociali).
Sono ”collegate” anche le imprese che sono controllate – secondo la vigente normativa nazionale (art. 2359 c.c.) riconducibile ai punti a), b) e c) precedenti – dalla stessa persona o stesso gruppo di persone fisiche e che operano nello stesso comparto di attività (medesima Divisione della classificazione ISTAT ovvero fatturato infragruppo pari almeno al 25% del totale).
Un’impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici (eccettuate le società pubbliche di partecipazione e ”business angels”).
piccola impresa quella che soddisfa contemporaneamente i seguenti 3 requisiti:
- numero complessivo di dipendenti (espresso in ULA) inferiore a 50 unità;
- fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;
- indipendenza (si veda la definizione precedente).
microimpresa quella che soddisfa contemporaneamente i seguenti 3 requisiti:
- numero complessivo di dipendenti (espresso in ULA) inferiore a 10 unità;
- fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2milioni di euro;
- indipendenza (si veda la definizione precedente).
Per il calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:
- per le imprese associate si aggregano i dati dell’impresa in questione con quelli delle imprese situate immediatamente a monte o a valle della stessa. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti;
- per le ”collegate” i dati si desumono dal bilancio consolidato; in assenza di questo si somma il 100% dei dati ad esse relativi.
Per il calcolo del numero dei dipendenti si devono includere:
- i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;
- i proprietari gestori,
- i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società..
Non devono essere conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento, i dipendenti in cassa integrazione straordinaria, la durata dei congedi di maternità o parentali. Per fatturato si intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi dedotti gli sconti concessi sulle vendite, l’IVA ed altri diritti o imposte indirette.
Il fatturato annuo ed il totale di bilancio (identificabile con il totale dell’attivo dello stato patrimoniale) da considerare sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato (prima della sottoscrizione della domanda di agevolazione).
vedi anche: