Trasmissione autocertificazione all’Agenzia delle Entrate
Il D.P.C.M. 23.5.2007 (pubblicato nella G.U. n. 160 del 12.7.2007) ha stabilito le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a determinati aiuti di stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea..
La presentazione della dichiarazione di notorietà era stata disciplinata dalla Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in cui è stato disposto che i destinatari degli aiuti di cui all’art. 87 del trattato che istituisce la Comunità europea si possono avvalere di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
In genere gli aiuti di stato sono regolati dall’art. 87 del trattato e fatte salve specifiche deroghe, sono incompatibili con il mercato comune se incidono sugli scambi tra stati membri rischiando di falsare la concorrenza.
Mentre, l’art. 88 del trattato prevede che la Commissione europea intimi (a seguito di presentazione di osservazioni) allo stato interessato di sopprimere o modificare nel termine fissato, un aiuto concesso da uno stato poiché attuato in modo abusivo.
Si è quindi reso necessario da un lato individuare i regimi di aiuto la cui fruizione obbliga rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di stato sono tenute a effettuare la dichiarazione di notorietà e dall’altro stabilirne le modalità di presentazione.
A tal fine il decreto distingue tre diversi tipi di aiuti di stato e precisamente:
1) “automatici” se possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell’amministrazione o dell’ente responsabile della gestione dell’aiuto;
2) “non automatici”, se per la fruizione è necessaria una preventiva attività di erogazione da parte dell’amministrazione o dell’ente a tal fine preposti, all’esito di una previa istruttoria;
3) “regimi di aiuti”, quelli di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio del 22.3.1999,
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di stato automatici si deve distinguere a seconda che l’agevolazione concessa sia o meno di tipo fiscale.
Nel primo caso (agevolazione concessa di tipo fiscale) la dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità determinate con apposito provvedimento.
Nell’ipotesi in cui gli aiuti di stato automatici si riferiscano ad agevolazioni diverse da quelle fiscali, la dichiarazione deve essere effettuata all’amministrazione competente per la gestione degli aiuti medesimi, secondo le modalità determinate dall’amministrazione stessa, con apposito provvedimento.
Infine, nel caso di aiuti di stato non automatici, la dichiarazione di notorietà viene presentata dalle imprese beneficiarie nel corso della relativa istruttoria.
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000
Nel riquadro il dichiarante deve barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che intende effettuare.
In particolare, deve barrare:
- La casella A, se dichiara di non avere mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del DPCM 23 maggio 2007;
- la casella B, se dichiara di aver beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lett. b, del DPCM 23 maggio 2007 e di non essere, pertanto, tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite.
In tal caso, deve compilare la sezione II del quadro AS, indicando nell’apposito campo l’ammontare totale delle somme ricevute;
- la casella C, se dichiara di aver rimborsato le somme, comprensive di interessi, relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4, comma 1, del DPCM 23 maggio 2007. In tal caso deve compilare la sezione III del quadro AS;
- la casella D, se dichiara di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia la somma, comprensiva di interessi, relativa agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni
della Commissione europea. In tal caso, deve compilare la sezione IV del quadro AS.
Con la sottoscrizione il firmatario dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio delle dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Fonte Agenzia delle Entrate- Emanuela Ferrari