Aiuto di Stato e Regime di Aiuti – definizioni

Per aiuto di Stato s’intende un’agevolazione concessa senza corrispettivo dallo Stato o comunque mediante risorse pubbliche ad un numero determinato di soggetti che siano imprese o che quantomeno svolgano attività d’impresa (ad es. anche enti pubblici, o consorzi).
Relativamente alla natura di aiuto, le caratteristiche sono dunque quelle della provenienza pubblica dell’agevolazione monetizzabile, dell’esistenza di un vantaggio derivante dalla gratuità dell’intervento pubblico, e della selettività dei beneficiari. L’incidenza dell’aiuto sugli scambi intracomunitari fa sì che tale sussidio rilevi ai fini dell’applicabilità dell’art. 87 CE.

Inoltre, da una giurisprudenza costante, risulta che l’art. 87 n. 1 non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Quindi l’aiuto deve essere una misura gratuita e vantaggiosa per le imprese, d’origine pubblica, selettiva, capace di incidere sul commercio intracomunitario.

Per calcolare l’aiuto effettivo ricevuto da un’impresa, la Commissione si basa sul criterio dell’Equivalente Sovvenzione Netto (ESN). L’ESN è l’aiuto che resta acquisito dal beneficiario dopo il pagamento dell’onere fiscale. L’Equivalente Sovvenzione Lordo è invece il valore nominale dell’aiuto al lordo delle imposte, dei contributi in conto capitale, ovvero il valore attualizzato, sempre al lordo delle imposte, dei contributi sugli interessi e sui crediti a tasso agevolato, entrambi espressi in termini di percentuale del costo dell’investimento ammissibile. Il calcolo dell’ESN consiste nel ridurre tutte le forme di aiuti ad un denominatore comune, indipendente dallo Stato interessato, che rappresenta l’intensità netta e permette di confrontare gli aiuti fra di loro o rispetto a massimali predeterminati. L’intensità degli aiuti dev’essere calcolata dopo le imposte, ossia previa detrazione dei tributi inerenti alla loro erogazione, in particolare l’imposta sugli utili. Ai fini dell’attualizzazione dell’aiuto, per determinare l’ESN occorre procedere ad una serie di calcoli che consentano di stabilire il valore attuale dei singoli elementi. Anzitutto, quando gli aiuti e/o le spese d’investimento sono distribuiti nel tempo, si devono prendere in considerazione i tempi effettivi degli aiuti versati e delle spese. Di conseguenza le spese d’investimento e gli aiuti versati sono rapportati, mediante calcolo del valore attuale, alla fine dell’anno in cui l’impresa effettua la prima quota di ammortamento. Gli stessi calcoli intervengono quando si tratta di determinare il valore attuale dei vantaggi acquisiti in sede di rimborso di un prestito agevolato, o dei prelievi fiscali operati su una sovvenzione. Il tasso applicato a tale scopo è il tasso di riferimento /attualizzazione definito dalla Commissione per ogni Stato membro. Oltre ad essere utilizzato come tasso di attualizzazione, esso serve anche per calcolare l’abbuono d’interesse relativo ad un prestito a tasso ridotto.

Si è in presenza di un regime di aiuti quando alla base dell’adozione delle singole misure di aiuto vi è a) un provvedimento a portata generale e b) continuativo nel tempo, c) senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione rimesse al potere discrezionale dell’autorità concedente l’aiuto. Per valutare l’esistenza o meno di un regime di aiuti appare quindi opportuno individuare quegli elementi di natura normativa, amministrativa, finanziaria o economica che consentano di caratterizzare l’insieme degli aiuti come un programma di agevolazioni distinte da singoli aiuti ad hoc. Delle misure di aiuto rientrano in un regime se sono state disposte da una legge relativa a tutte le imprese della zona interessata.
Emanuela Ferrari

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